L’art. 37 del D.Lgs 81/08 al comma n. 9 ci informa che “i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico“.
Quando deve essere fatto l’aggiornamento?
Con la circolare prot. 12653 del 23 febbraio 2011 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Generale per la Formazione ha chiarito gli aspetti relativi ai corsi di Aggiornamento degli Addetti alle Squadre Antincendio.
Secondo tale circolare la durata del corso di Aggiornamento per gli Addetti alle Squadre Antincendio in attività a Rischio di Incendio BASSO deve essere di almeno 2 ore con periodicità triennale.
Quali sono gli argomenti di aggiornamento?
Misure comportamentali;
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio ;
Principali misure di protezione antincendio;
Evacuazione in caso di incendio;
Chiamata dei soccorsi.
Esercitazioni pratiche – Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.